100 News presenti
Con un provvedimento assunto lo scorso 20 febbraio, sollecitato da un quesito posto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli, la Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense ha riconsiderato le motivazioni circa la presunta incompatibilità tra la professione di avvocato ed il lavoro autonomo di amministratore di condominio, ribaltando la posizione assunta in precedenza. In particolare il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che "la legge n. 220/2012 non ha trasformato l'esercizio della relativa attività in professione regolamentata" ed, inoltre, "la mancata istituzione di un albo o registro è indice ermeneutico di rilevante significato ai fini di confortare la soluzione qui accolta". Il provvedimento conclude precisando che l'attività di amministratore di condominio può essere svolta dall'amministratore in maniera del tutto indipendente e compatibilmente con quella di avvocato, purché venga rispettata la dignità ed il decoro della professione forense
IVA al 22% dal 1° luglio 2013 La legge di stabilità 2013 ha confermato l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 21% al 22% a partire dal 1° luglio 2013, mantenendo invariata quella del 10%.Da un punto di vista pratico, l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria, dal 21 al 22%, andrà gestita con le stesse modalità attuate il 17 settembre 2011, data in corrispondenza della quale si era verificato l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21%. Nessuna riduzione Irpef, ma aumentano le detrazioni per figli a carico È saltata la riduzione delle prime due aliquote Irpef (del 23% per redditi fino a 15.000 euro e del 27% per redditi da 15.000 a 28.000 euro) inizialmente prevista dal Governo.Aumentano, però, le detrazioni per i figli a carico: da 900 a 1.220 euro per i bambini fino a 3 anni; da 800 a 950 euro per i figli con più di 3 anni; da 220 a 400 euro ulteriori per i figli portatori di handicap. Infine, non sono stati introdotti né franchigia né tetto massimo per deduzioni e detrazioni fiscali
"In tema di condominio negli edifici, il criterio di ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione o di ricostruzione delle terrazze a livello che servano di copertura ai piani sottostanti, fissato dall'art. 1126 c.c. (un terzo a carico del condominio che abbia l'uso esclusivo del lastrico o della terrazza; due terzi a carico dei proprietari delle unità abitative sottostanti), è applicabile in ogni caso di spesa, ordinaria o straordinaria, di manutenzione o di rifacimento, che riguardi la struttura delle terrazze stesse e la loro finalità di copertura, escluse le spese dirette unicamente al miglior godimento delle unità immobiliari di proprietà individuale di cui le terrazze siano il prolungamento” (Cass.n. 16583/12). |