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 05.04.2013     Ancora più cari i contributi gestione separata INPS.

Aumentano i contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata INPS che usufruiscono dell'aliquota agevolata. Coloro che ne hanno diritto (assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione) pagheranno il contributo secondo la nuova aliquota del 20%, più alta di ben due punti percentuali rispetto al 2012. L'aliquota ordinaria (a carico dei soggetti che non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria), invece, resta stabile, complessivamente, al 27,72%.
Tanto viene comunicato dall'INPS con la Circolare n. 27/2013 con la quale viene confermata la ripartizione dell'onere contributivo nel caso dei co.co.co. (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente) e degli associati in partecipazione (su cui grava il 45% del carico mentre il restante 55% resta a carico dell'associante). La stessa Circolare aggiorna il massimale contributivo a 99.034 euro ed il minimale a 15.357 euro.
L'effetto dell'aumento dell'aliquota ridotta si produrrà, per i titolari di partita IVA, già dalla prossima dichiarazione unificata UNICO 2013 in quanto gli acconti dovuti per il 2013 andranno calcolati secondo la nuova aliquota
 

• 12.03.2013      Professione esercitata ai sensi della legge n. 4/2013.
A seguito dell’approvazione della Legge sulle professioni non regolamentate, l’amministratore di condominio ha la possibilità di valorizzare meglio il suo lavoro e le sue competenze. La L. n. 4/2013, infatti, stabilisce che il professionista vede riconosciuta la sua attività in ambito socio-economico, anche se non iscritto ad un ordine professionale, sulla base di precisi requisiti professionali e in virtù dell’iscrizione ad associazioni come l’ANAMMI, che rispondono a parametri quali il rispetto delle regole deontologiche e la formazione permanente.
 In tal senso il provvedimento, in vigore dal 10 febbraio scorso, impone che, in tutte le comunicazioni ufficiali dell’amministratore, accanto alla dicitura “iscritto all’ANAMMI” con il relativo numero di iscrizione, figuri anche la seguente dicitura.

Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n. 22 del 26.1.2013)

Non si tratta di un fatto formale, ma di una sorta di “bollino blu” che, se non esplicitato secondo la norma, è da considerarsi pratica commerciale scorretta. L’art.1, co.3 della Legge 4, infatti, recita così:
Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
Quanto sopra al di là dell’adeguamento richiesto dalla normativa, rappresenta anche un modo per meglio sottolineare la professionalità dell’amministratore e l’appartenenza ad una associazione di categoria fra le più rappresentative a livello nazionale. Inoltre, la promozione dell’appartenenza all’Associazione, consente al socio-amministratore di condominio, di incrementare il potere di acquisizione di nuovi condominii

• 04.03.2013      Modifiche fiscali nell'ambito del contratto di appalto e subappalto.
Lo scorso 1 marzo l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 E, è tornata ad occuparsi dell’ interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012, che, a decorrere dal 12 agosto 2012, hanno modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

Seppur precisando che l’articolo 13-ter, stante la sua natura di norma finalizzata a contrastare l’evasione fiscale, trova applicazione nei contratti di appalto intesi nella loro generalità, quindi non limitatamente a quelli stipulati nell’ambito del settore edilizio, l’Agenzia delle Entrate ha escluso il condominio dall’ambito di applicazione delle disposizioni finora richiamate, ciò in quanto la figura del “condominio” non risulta compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi.

Pertanto non vi è più alcun obbligo, per il condominio, di richiedere agli appaltatori la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi fiscali, il condominio, infatti, non rischia alcuna sanzione amministrativa per eventuali inadempimenti degli appaltatori. 

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