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L’impianto fotovoltaico installato sulle parti comuni di edificio in condominio di potenza non superiore a 20 Kw, per la parte non destinata ai fabbisogni della comunità condominiale e ceduta al GSE attraverso il Conto Energia, produce proventi che vengono tassati in capo ai singoli condomini quali redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera i) del T.U.I.R., in base ai valori millesimali. Pertanto, in questi casi, sarà sufficiente la certificazione fornita dall’amministratore perché i condòmini possano assolvere agli obblighi tributari, analogamente a quanto avviene per le locazioni di parti comuni.
Qualora, invece, l’impianto abbia potenza superiore o pari a 20 Kw, oppure, abbia potenza inferiore a 20 Kw ma, in tale ultimo caso, tutta l’energia prodotta venga ceduta al GSE e non utilizzata, sebbene in parte, per i fabbisogni energetici del condominio, allora si ravvisa l’esercizio di un’attività commerciale rispetto alla quale il condominio, mero ente di gestione che non può assumere obblighi tributari, in realtà costituisce uno schermo dietro il quale si cela una società di fatto per l’esercizio di un’attività commerciale. A seguito di ciò il condominio dovrà richiedere l’attribuzione del codice di partita IVA, rilasciare fattura con IVA al GSE il quale provvederà ad applicare la ritenuta d’acconto sui corrispettivi corrisposti al condominio. La misura della ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973, è pari al 4%. Nei casi citati, quindi, il condominio sarà soggetto a tutti gli obblighi formali e dichiarativi a cui sono soggette le SNC (tenuta di scritture contabili, presentazione della dichiarazione IVA, presentazione del modello USP, liquidazioni periodiche IVA, ecc.). È quanto contenuto nella risoluzione n. 84/E del 2012 a seguito di Interpello proposto dallo stesso Gestore dei Servizi Energetici
La Corte costituzionale ha annullato l’obbligo di ricorrere alla mediazione civile. In altre parole, prima di andare dal giudice per una lite riguardante il condominio (ma anche diritti di proprietà, successione, contratti, RC auto, responsabilità medica) non sarà più necessario tentare la via della mediazione, canale alternativo di composizione delle controversie.
Ciò non significa che la conciliazione sia stata del tutto eliminata dal nostro sistema giuridico. La Consulta, infatti, non ha toccato le altre ipotesi previste dalla legge. È, quindi, salva la possibilità di utilizzare quella volontaria: anziché andare in giudizio, chiunque può chiamare la controparte a un confronto dal mediatore. Stesso discorso per la mediazione delegata: può essere il giudice, valutata la questione, a proporre alle parti di rivolgersi ad un organismo. E questo vale anche in appello, non solo nel primo grado di giudizio. Resta poi la possibilità che la mediazione sia prevista da clausole contrattuali. La sentenza della Consulta ha anche eliminato le sanzioni pecuniarie per chi non prende parte alla mediazione. Gli avvocati dovranno, comunque, informare i loro assistiti dell’esistenza dell’istituto, sottolineando però che non è più obbligatorio esperire il tentativo di mediazione
La doppia operazione, giù l'IRPEF, su l'IVA, ancora deve approdare in Gazzetta Ufficiale ed è già oggetto di una accesa discussione.
A partire dall'anno prossimo le aliquote più basse dell'IRPEF diminuiranno di un punto; si passerà dal 23 al 22% per lo scaglione fino a 15.000 euro e dal 27 al 26% per quello fino a 28.000 euro. Sopra i 15.000 euro saranno soggette ad IRPEF anche le pensioni di guerra e di invalidità. Questo aumenterà il reddito disponibile e, nell’auspicio del Ministro dell’Economia, migliorerà anche la condizione delle famiglie, consentendo una ripresa della domanda interna. Non viene, però, eliminato il previsto aumento IVA di due punti, che sarebbe scattato dal primo luglio 2013. L'aumento è stato dimezzato: l'IVA anziché salire dal 10 al 12% e dal 21 al 23%, salirà di un solo punto: 11% e 22%. I contenuti riguardanti i condomìni e gli amministratori saranno resi noti alla pubblicazione del provvedimento normativo sarà pubblicato in G.U |