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18.01.2014  Per le detrazioni fiscali 2015 identiche al 2014

 Anche per tutto il 2015 resta valida la percentuale del 50% per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tale percentuale resta pari al 65% qualora gli interventi siano volti a realizzare interventi antisismici nelle zone ad alta pericolosità sismica individuate come zone 1 e 2 dall’Ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri del 20/03/2003 n. 3274. Resta inoltre confermata la detrazione al 50% e fino a 10.000 euro di spesa, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A+ e A per i forni, che arredano immobili oggetti di interventi di recupero.

Inoltre, resta invariata al 65% la percentuale di detrazione per interventi di efficientamento energetico. Per tale beneficio è soppresso l’obbligo di invio della comunicazione telematica dei pagamenti effettuati in caso di interventi che si svolgono a cavallo d’anno. Dunque non si dovrà inviare tale comunicazione per il 2014 ed inoltre, a parere dell’Agenzia delle Entrate, qualora non sia intervenuto provvedimento di irrogazione di sanzioni definitivo, in applicazione del principio del favor rei eventuali precedenti omissioni relative all’adempimento abrogato non potranno essere sanzionate.

Fonti normative:

- L. 190/2004, art. 1, comma 47;
- Circolare ADE del 30/12/2014, n. 31.

23.02.2015 Tasso d'interesse legale 2015

Comunichiamo ai nostri associati che il tasso d’interesse legale da applicare per la regolarizzazione dei tardivi versamenti di tributi e ritenute è pari allo 0,50% con una riduzione della metà rispetto al tasso 2014, che era pari all’1%.

Ricordiamo che l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97, non è fruibile per omessi versamenti di premi INAIL e contributi.

24.02.2015 Alcune CU senza sanzioni, ma solo per quest'anno

La Circolare n. 6/E, datata 19 febbraio 2015, contiene la notizia che molti aspettavano. Al punto 2.9 della Circolare, dedicato al quesito posto in merito alla trasmissione tardiva delle Certificazioni Uniche 2015, l’Agenzia delle Entrate comunica che: “…nel primo anno l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni….”. Dunque, ferma restando la scadenza di presentazione fissata al 7 marzo p.v., termine che slitta al 9 marzo poiché il 7 cade di sabato, qualora tra i percipienti del condominio non vi siano dipendenti o co.co.co., tale termine, se non rispettato, non comporterà l’irrogazione di sanzioni.

Dal prossimo anno varrà per tutti il regime sanzionatorio previsto dalla L. 190/2014 senza eccezioni.

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