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26.01.2016  Legge di Stabilità arricchisce l'anagrafica condominiale

 La L. n. 208 del 28/12/15 detta anche “legge di stabilità 2016” all’art. 1, 59° comma, è intervenuta modificando l’art. 13, 1° comma, della L. n. 431/98, riguardante i contratti di locazione ad uso abitativo. La nuova norma recita: “[…]. È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile”. 

La modifica riguarda l’obbligo imposto al proprietario dell’unità immobiliare, di comunicare all’amministratore di condominio gli estremi della registrazione del contratto. Detta norma sancisce, infatti, il principio che non è più sufficiente la semplice comunicazione all’amministratore del nome del conduttore: entro sessanta giorni dalla registrazione del contratto dovranno essere comunicati anche gli estremi di detto adempimento. Quanto all’aggettivo usato dal legislatore “comunicazione documentata” sembrerebbe fare riferimento alla necessità di allegare alla comunicazione copia della ricevuta di registrazione o quanto meno un suo estratto.

27.12.2015 Non c'è disturbo della quiete pubblica se a lamentarsi è un solo condomino

Non c'è disturbo della quiete pubblica se a lamentarsi è un solo condomino in quanto affinché possa ritenersi integrato il reato di cui all'art.659 c.p. è necessario che il frastuono disturbi una pluralità di persone.  Cassazione 18.12.15 n.49983

C'è una norma del codice penale che punisce chiunque disturbi in vario modo le occupazioni o il riposo delle persone: si tratta dell'articolo 659.

Proprio con riferimento a tale norma, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che, affinché la relativa fattispecie criminosa possa ritenersi integrata, è fondamentale che il frastuono si propaghi in maniera tale da disturbare una pluralità di persone e non un solo soggetto.

Ciò indipendentemente dal livello dei rumori e dal superamento del limite normale di tollerabilità.

Nel caso di specie, la ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Catania per il reato in questione, in ragione della sua abitudine a trascinare mobili e sbattere energicamente i tappeti sulle ringhiere dei balconi, cagionando così forti rumori.

A lamentarsene, però, era un solo condomino. E proprio per tale circostanza la Cassazione ha deciso di accogliere le doglianze della donna e, con esse, il ricorso dalla stessa presentato.

Infatti, ricordano i giudici, il soggetto passivo del reato di cui all'articolo 659 c.p. deve necessariamente coincidere con una pluralità di persone.

Del resto il bene giuridico protetto dalla norma non è di certo la tranquillità di un singolo soggetto ma va ravvisato, più in generale, nella quiete pubblica.

Oltretutto, se, come nel caso di specie, i rumori si propagano all'interno di un condominio, il fastidio non può riguardare esclusivamente gli abitanti degli appartamenti situati sopra o sotto quello dal quale essi provengano.

È piuttosto necessario che il disturbo si estenda a una parte più consistente di condomini e la sentenza di condanna del Tribunale di Catania deve insomma essere annullata.

Per far scattare il reato, oltre al risarcimento del danno, è necessario che il rumore abbia superato la normale tollerabilità e abbia disturbato non un solo condomino.

Contro il rumore in condominio che eccede i limiti di “normale tollerabilità” (stabiliti, di norma, mediante perizia del consulente tecnico del giudice) è sempre consentita l’azione civile per il risarcimento del danno e la cessazione delle turbative (magari attraverso sistemi di insonorizzazione); perché, però, possa anche invocarsi il reato di disturbo alla quiete pubblica ex art.659 c.p. non è sufficiente il superamento della soglia della tollerabilità, ma è necessario che il frastuono abbia l’attitudine a propagarsi in modo tale da disturbare una pluralità indeterminata di persone e non un singolo condomino.

Così, tanto per esemplificare, se il rumore molesta esclusivamente i vicini, perché solo da questi è percepibile, allora non c’è alcun reato. Viceversa se le onde sonore si propagano anche oltre gli appartamenti confinanti, sino a raggiungere un gruppo indeterminato di persone (per esempio, tutto il quartiere, tutto il vicinato, ecc.), allora si può sporgere querela. Ad ogni modo, per far scattare il reato non è necessario che a lamentarsi siano tutte le persone molestate – presentando la querela o una “raccolta firme” – ma ben potrebbe essere che a sporgere la denuncia sia una sola: quel che conta, infatti, è la potenzialità del rumore a disturbare una pluralità indeterminata di soggetti.

Inoltre, chi querela non deve temere una controquerela per calunnia se non ha la certezza dell’estensione dei rumori: infatti, solo la consapevolezza di incolpare qualcuno di un fatto non vero è fonte di autonoma responsabilità penale.

L’esempio dei mobili e dei tappeti

Il caso esaminato dalla Cassazione ci dà la possibilità di fare un esempio. Si pensi all’ipotesi di un condomino particolarmente maleducato che, con continui schiamazzi ed altri rumori (sbattendo sedie, trascinando mobili, battendo tappeti sulla ringhiera dei balconi, ecc.) disturbi il riposo e le occupazioni delle persone. Ebbene, anche qualora tale circostanza dovesse risultare vera, se dovesse emergere, nel corso del processo, che il disturbo del riposo è stato unidirezionale, nel senso che a doverlo subire è stato solo il vicino del piano di sotto o anche, insieme a questi, altri proprietari confinanti con l’appartamento del condomino in questione (quello del piano di sopra, i dirimpettai, ecc.) non si avrebbe alcun reato.

Se, invece, il rumore viene percepito anche per la strada e negli appartamenti dei palazzi limitrofi (si pensi a uno stereo particolarmente alto, al rumore degli amplificatori di una band che suona in un garage), allora il reato è conclamato.

Secondo la Cassazione il reato in questione non si configura se il disturbo del riposo o delle occupazioni si riversa soltanto su una persona, a nulla rilevando l’elevata frequenza e/o l’intollerabilità dei rumori o degli schiamazzi prodotti. Il soggetto passivo del reato in esame deve necessariamente essere individuato in una pluralità di soggetti. Né potrebbe essere altrimenti atteso che il bene giuridico protetto dalla norma è la quiete pubblica e non la tranquillità di un singolo soggetto.

@@Svolgimento del processo

1.Con sentenza del 31 gennaio 2014 il Tribunale di Catania dichiarava S.N., colpevole dei reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen. alla stessa ascritti ai capi A) e B) e per l’effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena, condizionalmente sospesa, di € 300,00 di ammenda oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

1.1.Per l’annullamento della sentenza propone ricorso l’imputata a mezzo del proprio difensore, articolando tre distinti motivi: con il primo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale affermato la responsabilità della S. in ordine al reato di cui all’art. 659 cod. pen. in assenza delle condizioni previste dalla legge (assenza dei disturbo di una pluralità di persone). Con il secondo motivo la difesa lamenta altra inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè manifesta illogicità della motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 674 cod. pen. in quanto nessuna delle cose asseritamente lanciate dalla S. sul sottostante balcone di casa della vicina era idonea a recare molestia e non vi erano nemmeno elementi atti a dimostrare la natura delle cose lanciate. Con il terzo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge processuale (art. 192 cod. proc. pen.) e manifesta illogicità in punto di valutazione delle prove a carico della S., connesse alle dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento.

Motivi della decisione

1.Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

2.II primo motivo, con il quale si lamenta l’inosservanza della legge penale in punto di affermazione della responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni delle persone, va accolto. Come premessa fattuale va ricordato che alla S. viene mossa la contestazione di cui all’art. 659 cod. pen. “perché mediante schiamazzi o altri rumori disturbava il riposo e le occupazioni delle persone, segnatamente disturbava BERTINI Concetta, abitante in appartamento sottostante, sbattendo sedie, trascinando mobili, battendo tappeti sulla ringhiera dei balconi”. Le risultanze della istruzione dibattimentale hanno dimostrato – come emerge dalla sentenza impugnato – le circostanze contestate, nel senso che i testi escussi (L.A. e F.M.R.) hanno riferito di rumorosi e continui trascinamenti violenti, nell’arco delle giornate, di mobili e sedie oltre a rumori provocati dallo sbattere continuo e violento di tappeti sulle ringhiere dei balconi dell’appartamento della S. sovrastante quello della vicina B.C.R.V.

2.1.Ciò precisato erra il Tribunale nel ritenere configurabile il reato delineato dall’art. 659 cod. pen. quando a subire il disturbo delle proprie occupazioni sia una persona soltanto, a nulla rilevando, ai fini della integrazione della fattispecie né la persistenza, né il livello dei rumori prodotti, né la provenienza di essi.

2.2.Invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, per potersi ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 659 c.p., è indispensabile, indipendentemente dal livello dei rumori e dunque dal superamento del limite della normale tollerabilità, che il frastuono segnalato abbia l’attitudine a propagarsi in modo tale da essere idoneo a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tale conclusione è coerente non solo con il dato normativo (la norma parla di “disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone”, riferendosi, quindi, ad una pluralità di soggetti passivi potenzialmente destinatari dei rumori molesti) ma soprattutto con la natura del bene giuridico protetto, individuabile nella quiete pubblica e non nella tranquillità del singolo soggetto che si dolga della rumorosità prodotta da altri (così tra le tante Sez. 1^ 20.5.1994 n. 7753, De Nardo, Rv. 198766; idem 29.11.2011 n. 47298, lori, Rv. 251406; idem Sez. 1 ^ 14.10.2013 n. 45616, Virgillito ed altro, Rv. 257345).

2.3.Va dunque ribadito che, laddove l’attività di disturbo, come talvolta accade, si verifichi all’interno di in un edificio condominiale (così come è accaduto nel caso in esame), perché possa essere integrato il reato non basta che i rumori arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, ma occorre una situazione fattuale di rumori atti a recare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, poiché solo in questo caso può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica” (così, testualmente, Sez. 1^ 45616/13 cit.). Si impone, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine a tale reato perché il fatto non sussiste nella sua oggettività giuridica.

3.Anche il secondo motivo è fondato nel senso che non risulta adeguatamente spiegata da parte dei Tribunale né la natura delle cose gettate dalla S. sul sottostante balcone della B., né l’idoneità di tali cose a recare molestia. Ancora una volta va ricordato – sotto il profilo fattuale – che alla S. viene mossa la contestazione di cui all’art. 674 cod. pen., “per avere gettato o versato cose in luogo privato, ma di comune o altrui uso, atte ad offendere o molestare persone, segnatamente atte ad offendere o molestare B.C. abitante in un appartamento sottostante ove venivano versate spazzatura o altre cose”.

3.1.Lo stesso tenore. della contestazione induce a qualche perplessità in merito alla effettiva idoneità della condotta in concreto posta in essere dalla S. a molestare la vicina; perplessità che l’istruzione dibattimentale, seppur meticolosa, non è riuscita a fugare. La norma penale parla di getto di “cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone” ovvero “di emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti”. In particolare, al di là della produzione di polvere derivante dalla pulizia di oggetti effettuata dalla S. nel balcone esterno della propria abitazione che poi, per caduta o dispersione aerea, giungeva nel balcone sottostante, non è dato evincere dal testo della sentenza impugnata quale fosse la natura delle cose asseritamente gettate dalla S. nel balcone sottostante.

3.2.II concetto di molestia insito nella norma in esame si riferisce al lancio di cose che determinano situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete, produttive di un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio della normali attività quotidiane di lavoro e di relazione di una determinata persona (Sez. 3^ 18.6.2004 n. 38297, P.M. in proc. Providenti ed altri; Sez. 1^ 4.7.1986 n. 12261. Di Leo, Rv. 174195).

3.3.Nel caso in esame, come rilevato anche dalla difesa della ricorrente, nessuna specifica analisi è stata effettuata da parte del giudice circa la natura delle cose di volta in volta gettate dalla S. nel sottostante balcone ed in particolare in cosa consistesse la spazzatura ovvero il lancio di insetticidi e come esso avvenisse.

3.4.Sul punto, pertanto, si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania perchè, in tale sede, venga verificata la natura degli oggetti gettati dalla imputata verso il balcone della vicina e soprattutto la loro idoneità ad imbrattare o molestare la vicina. Rimane, con ciò, assorbito il terzo motivo del ricorso.

p.q.m.

annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e con rinvio al Tribunale di Catania per il reato sub B).

Depositata il 18 dicembre 2015.

24.02.2015 Alcune CU senza sanzioni, ma solo per quest'anno

La Circolare n. 6/E, datata 19 febbraio 2015, contiene la notizia che molti aspettavano. Al punto 2.9 della Circolare, dedicato al quesito posto in merito alla trasmissione tardiva delle Certificazioni Uniche 2015, l’Agenzia delle Entrate comunica che: “…nel primo anno l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni….”. Dunque, ferma restando la scadenza di presentazione fissata al 7 marzo p.v., termine che slitta al 9 marzo poiché il 7 cade di sabato, qualora tra i percipienti del condominio non vi siano dipendenti o co.co.co., tale termine, se non rispettato, non comporterà l’irrogazione di sanzioni.

Dal prossimo anno varrà per tutti il regime sanzionatorio previsto dalla L. 190/2014 senza eccezioni.

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